TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

      1. Identico.

      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza.       2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.
      3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.       3. Identico.
      4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.       4. Identico.